La presenza di erbacce e arbusti ha ormai invaso la Strada Provinciale 73 nel tratto che collega Martirano Lombardo a Lamezia Terme rendendo difficoltosa e pericolosa la guida. Tale stato, comporta infatti diverse problematiche di guida:
- la presenza di erbe e arbusti ai lati della strada, costringe chi guida a spostarsi verso il centro della carreggiata per non impattare contro la vegetazione e rovinare la propria automobile, cosa che succede quando si incrocia qualche mezzo pesante di notevoli dimensioni;
- lo spostamento verso il centro della carreggiata, del tutto istintivo, recependo la presenza di un ostacolo laterale, nella fattispecie erbacce e arbusti, comporta il rischio di incidenti anche gravi.
- le erbacce che ormai coprono il guardrail, impediscono di vedere i catarifrangenti degli stessi, facendone perdere la loro funzione così come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada – Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO II – COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Si ricorda anche che il Codice della strada all’art. 14 recita:
Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
- Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. - Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. - Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
- Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
L’articolo citato, consente agli utenti delle strade, di richiedere alla pubblica amministrazione di ottemperare ai propri doveri e quindi, in concreto, che le strade siano mantenute efficienti, in ordine e siano provviste di adeguata segnaletica sia per mantenere il decoro della cosa pubblica sia per tutelare da qualsiasi pericolo i cittadini.
Per quanto riguarda, invece, le responsabilità che discendono dalla norma, queste sono legate a qualsiasi danno che venga provocato da un inadempimento della pubblica amministrazione.
È, pertanto, nel caso in oggetto, compito dell’Amministrazione Provinciale risolvere le istanze di sicurezza delle persone che vivono e si muovono sul proprio territorio, e assumere tutte quelle iniziative atte a migliorare le condizioni della circolazione sulla rete di competenza.
L’ente proprietario di una strada, quindi, ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare ogni situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale, ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.